PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di favorire le esigenze delle famiglie in coincidenza con le giornate di riposo lavorativo, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, di norma le scuole di ogni ordine e grado non svolgono attività scolastica nella giornata del sabato.
      2. Il monte ore di cui al comma 3 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, rimane invariato.

Art. 2.

      1. Le deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono possibili esclusivamente per cause di forza maggiore.